RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: ENTRATA IN VIGORE DAL 22.06.2022

Entrano in vigore dal 22.06.2022 le seguenti modifiche apportate al processo civile dalla Legge n. 206/2021 ed in particolare:

-1) Modifica all’art. 543 cpc: obbligo per il creditore di notificare al debitore ed ai terzi pignorati un avviso contenente il numero di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, a pena di inefficacia del pignoramento. Avviso da notificare prima dell’udienza di comparizione delle parti e da depositare nel fascicolo telematico.

-2) Modifica all’art. 26 bis co. 1 cpc: Se il debitore è la Pubblica Amministratore il foro competente per l’espropriazione forzata va individuato nel giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

-3) Modifica all’art. 403 cc.: Modificazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento di allontanamento del minore dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e dettando una disciplina ad hoc del procedimento instaurato a seguito dell’intervento della pubblica autorità.

-4) Modifica art. 38 disp. Att. c.c.: Attribuzione al Tribunale ordinario di tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale quando tra le medesime pende un giudizio di separazione e/o divorzio.

-5) Modifica all’art. 78 cpc: Attribuzione al Giudice di procedere d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, in casi specifici, alla nomina di un curatore speciale.

-6) Modifica all’art. 709 ter cpc: Attribuzione al Giudice del potere di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei due genitori, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. Possibilità di individuare anche la somma giornaliera dovuta.

-7) Modifica all’art. 13 e 15 disp. att. c.c.: L’introduzione nell’albo dei CTU delle seguenti figure: Neuropsichiatra infantile, Psicologo dell’età evolutiva e Psicologo Giuridico o forense.

-8) Modifica all’art. 6 della L. n. 162/2014: L’applicazione della negoziazione assistita è stata estesa anche alle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

-9) Modifica all’art. 4 com. 5 D.L. n. 13/17 convertito con L. n. 46/17: Per le controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiano il foro competente va individuato sulla base del comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadino italiano.

-10) Modifica all’art. 80 cpc: Potere di nomina del curatore speciale ad opera del giudice anche nell’ambito di un procedimento cautelare. Inoltre è stato introdotto il diritto per il minore ultraquattordicenne, il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore e il pubblico ministero di chiedere la revoca del curatore per gravi inadempienze ovvero qualora vengano meno i presupposti per la nomina.